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giovedì 29 dicembre 2011

Counseling : si avvicina la regolamentazione

Professioni non regolamentate: la legge è fatta, a gennaio l'approvazione in Parlamento. La linea dell'Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari, in tema di riforma delle professioni non ordinistiche è risultata vincente. Come già anticipato dalla stampa specializzata la X Commissione della Camera ha licenziato il testo contenente le 'Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi'. Il testo abbinato C.1934, raccoglie e unifi ca le varie proposte di legge che erano giacenti in commissione quali la C.1934 Froner; C.2077 Formisano; C.3131 Buttiglione; C.3488 Della Vedova e C.3917 Quartiani, adottato dalla commissione nella seduta dello scorso 20 luglio, dopo una richiesta di rifl essione chiesta dal precedente governo riferita a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di un registro pubblico delle nuove professioni non regolamentate è stato approvato all'unanimità lo scorso 30 novembre.

I vari testi di proposta di legge, lungamente discussi anche all'interno del mondo associativo, vedevano diverse e contrapposte tesi quali, per esempio, il riconoscimento delle associazioni piuttosto che delle singole professioni o il rilascio dell'attestato di competenza subordinato alla certificazione Uni delle attività professionali da parte di un ente terzo alle associazioni. Ora il testo approvato in commissione vede accolte le tesi e le istanze che l'Ancot, fondata nel lontano 1984, porta avanti da anni. Vediamo in dettaglio quali sono i principali contenuti di questo tanto atteso riconoscimento.

Nel testo viene data una chiara defi nizione della professione non regolamentata. Infatti l'art. 1, al comma 2 recita: 'Ai fi ni della presente legge per 'professione non organizzata in ordini o collegi', di seguito 'professione', si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifi che normative.

Mentre al successivo comma 4 si prevedono le forme di esercizio della professione, compreso lo svolgimento sotto forma di lavoro subordinato, infatti il comma recita: 'La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Omissis...

Nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5 vengono disciplinate (e quindi riconosciute) le associazioni professionali e le forme aggregative delle stesse nonché la pubblicità e gli elementi informativi che esse devono avere. In particolare l'art. 2 è così formulato:

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

2. Omissis…, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta..., vigilano sulla condotta professionale degli associati e defi niscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti,...

5. Omissis.

6. Ai professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifi che categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

All'art. 4 si prevede che le associazioni professionali, ai fi ni del riconoscimento, 'pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità' e all'art.5, comma 2, si prevede che le associazioni 'Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi,... devono essere loro in possesso di un sistema certifi cato di qualità conforme alle norme Uni En 9001 per il settore di competenza'.

All'art. 6 è prevista la possibilità di 'autoregolamentazione volontaria' della prestazione professionale da parte del professionista basata sulla conformità della medesima a norme tecniche Uni Iso, Uni En Iso, Uni En e Uni, ..., di cui alla direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e sulla base delle Linee guida Cen 14 del 2010'.

Non di secondaria importanza è quanto previsto dall'art.7 del testo circa il 'Sistema di attestazione' che prevede al comma 1: 'Al fi ne di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifi che, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;

b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;

c) agli standard qualitativi che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fi ni del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;

d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4,della presente legge;

e) al possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certifi cazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla norma tecnica Uni'.

All'art. 8 si norma la validità dell'attestazione di cui sopra. All'art. 9, 'certificazione di conformità a norme tecniche Uni' viene prevista la collaborazione delle associazione 'all'elaborazione della normativa tecnica Uni relativa alle singole attività professionali' e la possibilità per le stesse di 'promuovere la costituzione di organismi di certifi cazione della conformità per i settori di competenza'.

L'art. 10 riguarda la vigilanza e il sistema sanzionatorio applicabile. Fondamentale è stata la battaglia dell'Ancot per quanto riguarda i soggetti che possono rilasciare gli attestati professionali di cui all'art. 7 che vedeva da una parte coloro che volevano che il medesimo fosse subordinato dal possesso della certifi cazione Uni rilasciata da enti certifi catori terzi e dall'altra l'Ancot che riteneva giusto che, oltre a tali enti, anche le associazioni potessero rilasciare attestati professionali fungendo essa stessa come ente terzo a garanzia dei consumatori al fi ne di evitare che si crei un vero e proprio mercato delle attestazioni in capo ad organismi a carattere commerciale. Così come ora normato nella proposta di legge si evita di far gravare sui professionisti i notevoli costi che la certifi cazione Uni richiede. Diamo atto e merito alla Commissione che ha lavorato affi nché la proposta contenesse un testo condiviso da tutti e lasciando fuori dalla porta gli interessi, le ideologie e le pressioni corporative che pure non sono mancate.

Il testo è in attesa del parere da parte della V Commissione, relativamente agli eventuali oneri a carico del bilancio dello stato, mentre ha già ricevuto i pareri favorevoli dalle commissioni: Affari costituzionali; Giustizia e lavoro; quest'ultima ha espresso parere favorevole con la seguente importante osservazione 'valuti la commissione di merito l'opportunità di individuare eventuali misure in grado di rendere meno penalizzante il regime previdenziale dei professionisti di cui alla presente proposta di legge '. Osservazione questa che rende merito anche al lavoro svolto dalla nostra associazione sul fronte delle previdenza per i professionisti iscritti alla gestione separata che sono i più penalizzati fra i lavoratori, siano essi autonomi che subordinati.

Un doveroso apprezzamento va al lavoro svolto dal presidente di commissione on. Manuela Del Lago (Lnp) e al relatore della proposta di legge, l'on. Ignazio Abbrigani (Pdl), i quali si sono profusi per trovare la giusta sintesi fra le varie proposte di legge e i numerosi emendamenti così come un ringraziamento particolare va ai presentatori delle varie proposte di legge sopra citati e a tutti i componenti della X commissione: Attività produttive, commercio e turismo. La speranza è che ora il parlamento, una volta avuti i pareri favorevoli di tutte le commissioni competenti (quello dalla commissione Bilancio è previsto per i primi di gennaio), sia celere nella defi nitiva approvazione che speriamo avvenga senza che ne sia stravolta la portata e gli obiettivi resistendo alle probabili azioni lobbystiche.

Fonte : Italia Oggi e Assocunseling

http://www.assocounseling.it/approfondimenti/articolo.asp?cod=652&cat=RS&titlenav=Rassegna stampa

sabato 24 dicembre 2011

Buon Natale


Auguri

lunedì 19 dicembre 2011

Acer iconia Tab A500 - A501 Wifi Fix

Risolto per fortuna tramite il supporto acer il problema di connessione/disconnessione continuo dop l'aggiornamento del tablet alla honeycomb 3.2

Di seguito il link con la patch e le istruzioni per risolvere il problema



Acer iconia Tab A500 - A501 Wifi Fix

domenica 18 dicembre 2011

Miglior conto di deposito 2011 : RENDIMAX

A mio giudizio (ma non solo) il miglior conto di deposito italiano è :

RENDIMAX di banca Ifis

E' un conto completamente gratuito (solo eventuali prelievi con carta bancomat hanno un costo).

Vi sono 3 possibilità di deposito :

Libero : al 18/11/2011 il tasso lordo è del 2,50 %
I risparmi non hanno alcun vincolo e si possono ritirare quando si vuole.

Vincolato : i risparmi vengono "congelati" per il periodo vincolato che può variare da un minimo di 3 mesi fino ad arrivare ad un massimo di 24 mesi.
Il tasso parte da un 3,5% fino al 5,10% lordo

Like : nuova tipologia di deposito. Il tasso è del 4,65% lordo ed i risparmi vengono resi disponibili solo dopo 33 giorni dalla richiesta.

RENDIMAX è un conto che si gestisce on line (a parte la documentazione necessaria per aprirlo).

E' previsto anche l'invio gratuito di una carta bancomat (per prelievi senza passare dal c/c).
Per i pagamenti PAGOBANCOMAT si hanno a disposizione operazioni gratuite illimitate sia in Italia che nel Mondo. Per i prelievi attraverso sportelli Bancomat si avranno invece a disposizione 5 operazioni gratuite al mese, in Italia e in UE.